Il Decreto n. 188 del 22 settembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021 ed entrato in vigore il 24 febbraio, stabilisce i nuovi criteri rispetto ai quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati tali ai sensi dell’art. 184-ter del DLgs 152/2006 e s.m.i.
Questa azione rimarca in modo formale e sostanziale l’importanza di attribuire ai prodotti derivanti da operazioni di recupero una propria identità, con l’intento di non lasciare spazio a dubbi di carattere tecnico e normativo che per anni hanno condizionato i principali attori operanti nel mondo dell’Economia Circolare.
Il regolamento per l’End of Waste di carta e cartone si suddivide in 7 articoli e 3 allegati:
- Allegato 1 (art.3) esplicita: (a) requisiti di qualità della carta e cartone recuperati, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643; (b) verifica sui rifiuti in ingresso di carta e cartone; (c) verifiche sulla carta e cartone recuperati.
- Allegato 2 (art.4) individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.
- Allegato 3 (art.5) riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.
Il Decreto in pillole:
- Applicazione da parte del produttore di un sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 contenenti le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 e il piano di campionamento.
- Aggiornamento delle autorizzazioni alle autorità competenti
- Operazioni e Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone attraverso:
- Accettazione dei rifiuti di carta e cartone da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento
- Esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso
- Controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso
- Eventuali controlli analitici supplementari, qualora l’analisi della documentazione o il controllo visivo ne indichino la necessità
- Pesatura e registrazione del carico
- Stoccaggio in area dedicata
- Quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso
- Analisi merceologica dei rifiuti in ingresso dai quali si può ottenere la carta End of Waste con almeno cadenza annuale
- Verifiche sulla carta e cartone recuperati
- Conformità alla norma UNI EN 643 che deve avvenire con almeno cadenza semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso
- Prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802
- Conservazione del campione (un anno presso l’impianto di recupero, ridotto a sei mesi se sussiste l’adozione di un regolamento EMAS o il possesso di una certificazione UNI EN ISO 14001)
- Compilazione dichiarazione di conformità
La OSI è in grado di supportare i gestori degli impianti di recupero attraverso la corretta applicazione del decreto End of Waste per carta e cartone, attraverso monitoraggio e analisi sia dei rifiuti in ingresso che delle materie prime seconde in uscita. A tal riguardo è opportuno evidenziare la presenza dell’accreditamento Accredia per le specifiche prove: analisi merceologica (ANPA RTI CTN_RIF 1/2000 Met 3) e campionamento (UNI 10802:2013).